STATUTO ASSOCIAZIONE EQUILIBERO APS-ASD

 

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita un’associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18

della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, dell’art Art.90 della legge 289/2002 e del Dlgs 3

luglio 2017, n. 117 denominata” Equilibero Associazione Sportiva Dilettantistica -Associazione di Promozione sociale”, in sigla “Equilibero APS-ASD”, qui di seguito detta Associazione.

L’ Associazione ha sede legale in Pieve del Grappa (TV) in via Sant’Antonio 27 - Crespano- 31017 Pieve del Grappa (TV). Potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata

la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

 

Articolo 2 – Scopo

L’ Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali. 

L’Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) e) i) k) l) t) u) e v), quindi la diffusione e l’esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, comprese le attività didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

  • Attività ludico-motoria e attività motoria di base;
  • Arrampicata sportiva su strutture naturali;
  • Arrampicata sportiva su strutture artificiali;
  • Alpinsimo;
  • Scialpinsimo;
  • Atletica Leggera in tutte le sue discipline e varianti, ma con particolare riferimento a Nordic e Fitwalking, Corsa in Montagna, Trail, Corsa Campestre;
  • Ciclismo in tutte le sue discipline e varianti, ma con particolare attenzione a Mountain Bike.

 

L’organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell’area delle attività sociali ed educative in genere, con particolare riguardo all’inclusione, al contrasto a fenomeni di emarginazione, alla tutela dei diritti, al dialogo e alla relazione tra realtà culturali, generazionali, territoriali diverse, nonché al contrasto alla violenza di genere e alla promozione delle pari opportunità.

L’associazione promuoverà lo Sport in tutte le sue forme, discipline e varianti, così come previsto all’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 attivando nuove sezioni se necessario, attraverso l’organizzazione di attività sportive, nonché l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività anche in collaborazione con figure professionali e con attività personalizzate e specifiche.

 

L’organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell’area delle attività sociali educative in genere, in particolare:

  • gestione di attività sportive, didattiche e agonistiche;
  • attivazione di corsi, laboratori e workshop;
  • gestione di progetti collettivi finalizzati alla promozione degli scopi sociali, anche attraverso accordi e convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
  • organizzazione di eventi, incontri e convegni;
  • organizzazione e partecipazione a fiere, meeting, incontri finalizzati alla promozione delle tematiche oggetto degli scopi sociali
  • organizzazione di attività ludiche, ricreative e formative, anche con l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi;
  • organizzazione di attività di utilità sociale e volontaristiche quali, ad esempio, attività di pulizia, riqualificazione ambientale e lotta al randagismo;
  • organizzazione di attività turistiche a tutti i livelli, finalizzate all’apprendimento dei temi trattati;
  • attivazione di laboratori artistici e organizzazione di mostre a carattere temporaneo e/o stabile e di festival culturali;
  • sviluppo e creazione di progetti multimediali quali, ad esempio: siti web; applicazioni; contenuti audio e video
  • gestione di spazi di ritrovo socio-culturale;
  • gestione di attività editoriali, anche in forma digitale;

Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

In particolare come Associazione di promozione sociale (APS) si prefigge di promuovere l’esperienza della montagna e dell'ambiente naturale – in ogni forma e disciplina ad essi collegata – come percorso educativo, di animazione sociale e terapeutico-riabilitativo.

Per la realizzazione dei propri scopi e degli interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:

  • promuovere la montagna e l’ambiente alpino come “ambiente del ben-essere, che cura e che forma”;
  • utilizzare la montagna come strumento, sia nell'agio che nel disagio, attraverso esperienze sensoriali, sportive, ludiche, sociali in un contesto collettivo o di gruppo che favorisca l'empowerment del singolo e del gruppo e lo scambio reciproco di valori, sentimenti ed esperienze vissute;
  • promuovere la “montagnaterapia” intesa come originale approccio metodologico a carattere terapeutico-riabilitativo e/o socio-educativo, finalizzato alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione degli individui portatori di differenti problematiche, patologie o disabilità; esso é progettato per svolgersi, attraverso il lavoro sulle dinamiche di gruppo, nell'ambiente culturale, naturale e artificiale della montagna.
  • promuovere l’attività escursionistica, l’arrampicata libera e tutte le pratiche sportive e non, legate al mondo della montagna come strumenti di autocontrollo, imparando a misurare se stessi di fronte all’ostacolo;
  • promuovere l'educazione ambientale attraverso la montagna vissuta, nella quale il rispetto per l'ambiente è legato in corda doppia al rispetto dell'uomo;
  • progettare e condurre percorsi di “montagnaterapia” con soggetti marginali ed emarginati;
  • progettare e realizzare eventi, manifestazioni, percorsi formativi, che promuovano la montagnaterapia nel territorio e facilitino occasioni di scambio e confronto tra quanti operano nel settore per far circolare idee ed esperienze. L’associazione mira a mediare e generare incontri tra realtà istituzionali tra loro lontane: quelle del disagio, della cura,  della prevenzione e quelle della montagna (servizi ricettivi, scout, Cai, guide alpine…);
  • promuovere l’ambiente e in particolare l’ambiente a noi più vicino come naturale laboratorio del “fare anima“; un laboratorio frequentato e coltivato dagli stessi soci dell’associazione.

 

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e\o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza. L’associazione si adopererà per:

  • la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e delle relative attività didattiche; l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali; 
  • la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche con valenza di promozione alla tutela della salute pubblica, dell’inclusione e della maturazione personale e sociale e delle relative attività didattiche; l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali al fine di diffondere i valori della promozione sociale nelle sue forme più ampie attraverso lo Sport;
  • la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici; 
  • l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
  • l’istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
  • l’adesione in Italia ed all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali; 
  • l’organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere, nonché attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e\o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;  
  • organizzazione di attività di raccolta fondi.

 

Per raggiungere tali scopi l’Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l’espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell’associazione.

Nello specifico, le attività diverse verranno individuate dal Consiglio direttivo. 

L’Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell’Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l’Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione stessa deliberà di aderire.

L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

 

Articolo 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. 

 

Articolo 4 - Soci diritti e doveri

Le categorie dei soci sono le seguenti: 

  • soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l’atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono i medesimi di quelli degli ordinari; 
  • soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. 

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all’interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell’Assemblea. 

La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale e la relativa iscrizione nel libro soci.

Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. 

L’iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L’adesione all’Associazione comporta: 

  • la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
  • la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
  • il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e dei corrispettivi specifici per le varie attività e servizi ricevuti;
  • l’obbligo di mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione.

Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. 

Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell’Associazione. 

 

La perdita della qualità di socio può avvenire per: 

  • mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti; 
  • mancata ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti; 
  • quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione; 
  • per comportamento scorretto. 

 

In caso di mancato pagamento della quota associativa e/o dei corrispettivi specifici o contributi straordinari richiesti per l’anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte del socio entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo; la decadenza sarà invece deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui la morosità del socio sia maturata nell’esercizio sociale precedente.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di espulsione il socio può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. 

La perdita della qualifica di socio determina l’immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. 

Con riferimento alle attività sportive dilettantistiche l’associazione potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 67 del T.U.I.R e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Con riferimento alle attività di promozione sociale l’associazione potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste, sia per l’esercizio diretto di attività educative-riabilitative e terapeutiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

I soci possono prendere visione dei libri sociali:

  • le scritture contabili, 
  • il libro degli associati, 
  • il libro adunanze e deliberazioni delle assemblee, 
  • il libro adunanze e deliberazioni dell’organo di amministrazione e degli eventuali altri organi sociali,
  • il registro volontari.

Il socio invia in forma scritta, a mezzo e-mail, PEC o Raccomandata A/R, al Consiglio direttivo la richiesta di visione dei libri sociali. Il Consiglio direttivo dovrà rispondere comunicando luogo e data dell’accesso agli atti entro il termine di 60 giorni dalla data della richiesta. 

 

Articolo 5 - Organi sociali

Gli Organi dell’Associazione sono:

a) l’assemblea generale dei soci; 

b) il presidente; 

c) il consiglio direttivo

d) l’Organo di Controllo (eventuale)

 

Articolo 6 – Assemblea generale dei soci

L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna di raccomandata a mano o, comunque, tramite affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell’assemblea ordinaria, ed almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell’assemblea straordinaria. 

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

All’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che siano trascorse almeno 24 ore da quella fissata per la prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l’ordine delle votazioni. L’assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l’assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L’assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall’articolo 21, comma 1, del Codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

L’assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Sono compiti dell’assemblea ordinaria:

  • deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione; 
  • deliberare in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
  • l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell’esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • l’elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
  • deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo.
  • L’assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo da almeno il 20% degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

Sono compiti dell’assemblea straordinaria:

  • deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto dell’Associazione; 
  • deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; 
  • deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.  

 

Articolo 7 – Presidente

Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

Sono compiti del presidente:

  • sovrintendere all’attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’assemblea dei soci; 
  • convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; 
  • firmare il rendiconto annuale da presentare all’assemblea;
  • convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
  • aprire conti correnti bancari e postali e più in generale operare con banche ed istituti di credito in nome e per conto dell’Associazione.

 

In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall’emissione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. 

In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione dell’assemblea elettiva entro trenta giorni.

 

Articolo 8 - Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa. 

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. 

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell’adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. 

Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all’anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.

Sono compiti del consiglio direttivo: 

  • ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; 
  • redigere il rendiconto annuale da sottoporre all’assemblea; 
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dal presente statuto;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  • adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci; 
  • attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci. 
  • tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117
  • Individuare le attività diverse rispetto alle attività di interesse generale che l’Associazione intenderà svolgere.

Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. 

I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. 

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

 

Articolo 9 – Organo di Controllo

L’assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell’Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo. 

 

Articolo 10 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.

 

Articolo 11 - Bilancio o rendiconto annuale

Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall’assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.

Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale. 

L’associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. 

Ai sensi dell'Art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

 

 

Articolo 12 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; 
  • quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati;
  • quote specifiche per attività commerciali versate da soggetti terzi;
  • proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, in conformità all’art. 6 del Dlgs 117/17;
  • contributi pubblici e privati;
  • lasciti e donazioni;
  • proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione;
  • dai beni di proprietà dell’associazione;
  • attività di raccolta fondi svolta in conformità all’art. 7 del Dlgs 117/17.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

 

Articolo 13 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 

L’arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

 

Articolo 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 3, titolo I, del presente statuto, è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. 

In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Articolo 15 – Modifiche Statutarie

Le modifiche al presente Statuto debbono essere deliberate, ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile dall’assemblea straordinaria dei soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Articolo 16 - Norma di rinvio   

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia. 

Il presente Statuto, approvato dall’assemblea dei soci sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione.

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

IN Crespano del Grappa (TV) IL  29 maggio 2022

 

 

Firme dei soci fondatori:

Anna Bortoletto________________________________________

Bruno Genetti__________________________________________

Elisabetta Scanferla_____________________________________

Giulia Finocchiaro ______________________________________

Massimo Galiazzo______________________________________

Nicolò Segato__________________________________________

Paola Donadon_________________________________________

 

 

 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell’Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117